FAQ

Cosa devo sapere se voglio offrire in locazione turistica un alloggio?

Chi offre in locazione ai turistici case, appartamenti o parte di essi deve:

  • fare la COMUNICAZIONE prevista all'art. 37bis della l.p. 7/2002 direttamente on-line o, in alternativa, compilando e presentando la specifica modulistica al comune di competenza o alla locale azienda per il turismo (o Consorzio Pro Loco).
  • Contattare la locale AZIENDA PER IL TURISMO per la comunicazione dei dati relativi alla rilevazione del movimento turistico (ISTAT).
  • Riscuotere DAL TURISTA l'imposta provinciale di soggiorno secondo la modalità prevista dall'art. 16bis della l.p. 8/2002 e del suo regolamento.
  • Pubblicare in maniera ben visibile, unitamente alla denominazione dell’alloggio, il Codice CIPAT nelle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione dell’offerta, effettuate direttamente o indirettamente attraverso qualsiasi forma di intermediazione con scritti, stampati, supporti digitali o con qualsiasi altro mezzo utilizzato.

Come devo fare per inserire la comunicazione nella banca dati (DTU-ALLOGGI)?

Le informazioni sono consultabili nel Manuale Utente .

Nel caso di impossibilità ad effettuare la comunicazione on-line si può presentare il modello cartaceo al Comune di competenza per territorio o alla locale azienda per il turismo.

Se inserisco una comunicazione online (DTU-Alloggi) devo anche portare il cartaceo in comune?

No, chi inserisce in autonomia la comunicazione online non deve consegnare il cartaceo in comune. Allo stesso tempo chi consegna il cartaceo al comune non deve inserirlo online ma sarà il comune che provvederà all'inserimento. Il cittadino che successivamente si collegherà online vedrà tutte le comunicazioni dei propri alloggi inserite dal Comune/APT.

Ho due appartamenti. Devo fare due comunicazioni?

Ogni comunicazione contiene dati e informazioni del singolo alloggio. Pertanto ad ogni appartamento corrisponde una scheda di comunicazione.

Metto in disponibilità ai turisti il mio appartamento solo per una settimana in agosto. Devo fare la comunicazione?

Sì, la comunicazione va effettuata in ogni caso, indipendentemente dal periodo di messa in disponibilità dell'alloggio sul mercato della locazione turistica.

Offro il mio appartamento sul mercato turistico tutto il mese di agosto ma quasi mai riesco ad affittarlo più di due settimane. Devo fare la comunicazione?

Sì, la comunicazione va fatta a prescindere dal periodo di disponibilità dell'alloggio sul mercato delle locazioni turistiche o del reale utilizzo dell'alloggio medesimo.

Posso dare in locazione turistica il mio alloggio per tutta la stagione?

Si. La legge non impone la locazione breve. Se il periodo di affitto supera i 30 giorni, oltre a registrare l'alloggio in DTU è necessario registrare il contratto all’agenzia delle entrate. In questo caso non serve fare la comunicazione alla Pubblica Sicurezza (web-alloggiati).

Posso dare in locazione turistica il mio alloggio di residenza?

La normativa provinciale vigente in materia di ricettività (legge provinciale n. 7/2002e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 25.09.2003 n. 28-149/Leg) non disciplina la locazione a fini turistici dell’alloggio di residenza.Si segnala come sia la normativa tributaria a regolare il caso della locazione turistica temporanea del fabbricato destinato ad abitazione principale il quale perde, per il lasso temporale di durata della locazione stessa, la sua qualifica di “abitazione principale” e ricade, per lo stesso periodo, nella fattispecie “altri fabbricati abitativi”, con conseguente aumento di aliquota IM.I.S.

Il mio alloggio è gestito da un albergo o è parte di una CAV, devo registrarlo in DTU?

Se si tratta di un alloggio turistico gestito da una struttura alberghiera che fornisce ad esso i servizi alberghieri (legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 e s.m. , art. 2, commi 3 bis, 3 ter e 3 quater) l'alloggio deve risultare come parte dell'albergo in STU e non deve essere registrato in DTU-Alloggi. Se l'alloggio è parte di una Casa Appartamenti e Vacanze (legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 e s.m. , art.34), a seguito di presentazione di una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), sarà inserito in STU (Sistema Informativo del Turismo) come unità immobiliare parte della CAV e non deve essere registrato in DTU-Alloggi. Se si tratta di un alloggio turistico che non rientra nei due casi precedenti deve essere registrato in DTU-alloggi ed essere in possesso del codice CIPAT

L'appartamento lo affitto io ma è di proprietà di diversi componenti della mia famiglia. Chi deve fare la comunicazione?

Il soggetto tenuto alla comunicazione non è necessariamente il proprietario ma il soggetto che ne ha la disponibilità e che quindi concorda l’affitto turistico con l’ospite. Pertanto se Lei ha di fatto la disponibilità dell’alloggio per realizzare affitti turistici potrà realizzare direttamente la comunicazione, non interessando i dati riguardanti la natura della proprietà dell'immobile.

Ma questa comunicazione è obbligatoria?

Sì, la comunicazione non è volontaria ma è prevista dall'art. 37 bis della L.P. 7/2002 sulla ricettività turistica. La comunicazione è agevole da realizzare e la legge prevede, per l'omessa o incompleta presentazione della comunicazione o degli aggiornamenti entro i termini previsti, l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 600 euro per ciascuna casa o appartamento.

Ho due o più appartamenti su comuni differenti cosa devo fare?

Il consiglio è quello di procedere alle varie comunicazioni on-line dove è possibile comunicare appartamenti situati in qualsiasi comune del Trentino. In alternativa se i comuni fanno tutti parte dello stesso Ente di Promozione si possono presentare le comunicazioni cartacee all’Ente il quale può inserire le comunicazioni dei propri comuni di competenza. Se i comuni fanno invece parte di Enti di Promozione diversi la comunicazione cartacea deve essere consegnata a tutti gli Enti interessati o in alternativa ai diversi comuni di cui gli appartamenti ne fanno parte.

Ho fatto la comunicazione quest'anno perché affitto nel mese di dicembre e d'inverno. Durante l'estate non affitto e tornerò ad affittare a dicembre dell'anno prossimo. Devo fare una nuova comunicazione l'anno prossimo?

No, la comunicazione già resa riguarda anche i periodi successivi, fino a variazione dell’utilizzo.

Pertanto la dichiarazione va aggiornata solo quando intervengono significative modifiche, come ad esempio la cessazione della messa sul mercato turistico o la modifica di altre caratteristiche ritenute rilevanti (es. posti letto, dotazioni ecc.).

Chi è tenuto a vigilare sull'osservanza della corretta applicazione della norma e chi ha la competenza sull'erogazione dell'eventuale sanzione amministrativa (da euro 200,00 a euro 600,00 per ciascuna casa o appartamento)?

L’attività di vigilanza e l’eventuale applicazione della sanzione amministrativa è svolta dai dipendenti dei comuni e dai dipendenti del Servizio Turismo e Sport della PAT, così come previsto dagli articoli 44 e 28 della LP 7/2002.

Ho un appartamento che continuo ad affittare annualmente alla stessa famiglia di turisti. Devo fare la comunicazione? Personalmente non ho esigenze di visibilità per l'affitto.

Si, la comunicazione è obbligatoria anche se l’interessato non ritiene di avere l’esigenza di una visibilità sul mercato delle locazioni turistiche. Pertanto l’obbligo è indipendente dal fatto che l'alloggio venga offerto normalmente al medesimo cliente.

Come posso verificare tutte le modifiche intervenute successivamente al primo

Nel dettaglio dell’alloggio cliccando sul pulsante "STORICO" è possibile visualizzare tutte le comunicazioni di variazioni eseguite per quell’alloggio storicizzate partendo dal basso verso l’alto. La comunicazione più in basso conterrà la data di inizio attività dell’alloggio nella colonna data attività. Ove sono presenti righe di colore rosso, si riferiscono a comunicazioni di disattivazione dell’alloggio.

Gli alloggi turistici sono soggetti al pagamento dell'imposta provinciale di soggiorno?

Tutti coloro che concedono in locazione alloggi turistici previsti all’art. 37 bis della l.p. 7/2002 sono tenuti a riscuotere dai propri clienti l’imposta di soggiorno.

L’importo che il gestore dovrà applicare al turista è di Euro 1,00 a persona per pernottamento per un massimo di 10 giorni consecutivi presso il medesimo alloggio.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.trentinoriscossionispa.it.

E’ obbligatorio rilasciare al cliente una quietanza/ricevuta (non fiscale) relativa al pagamento dell’imposta di soggiorno, nella quale devono essere indicate le generalità del debitore, il numero dei pernottamenti, l’importo pagato e la data.

Cosa si intende per posto letto?

Per posti letto si intendono i posti disponibili nell'alloggio in letti tradizionali (singoli o matrimoniali), da cui sono esclusi i posti su divani letto o simili, SOLO se utilizzati in via occasionale.

Tutti gli ospiti devono pagare l'imposta di soggiorno?

Ai sensi di quanto previsto dall'art.16bis, comma 6, della l.p. 8/2002, sono esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

  • forze dell’ordine e di protezione civile nell’esercizio delle loro funzioni;
  • i familiari di pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie e ospedaliere.

Oltre a quelli individuati dal citato art. 15, sono esenti dal pagamento dell’imposta anche le seguenti categorie previste dall’art. 3 del D.P.P. 3 dicembre 2020 n. 15-28/Leg. (Regolamento di esecuzione):

  • i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
  • coloro che ricevono terapie presso strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e private accreditate, convenzionate con il servizio sanitario nazionale site nel territorio provinciale;
  • i soggetti accompagnatori di pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e private accreditate, convenzionate con il servizio sanitario nazionale, ubicate nel territorio provinciale, nel limite di un accompagnatore per paziente;
  • i soggetti aventi diritto ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei Paesi di provenienza per i cittadini stranieri e il loro accompagnatore;
  • i richiedenti protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati e le vittime di tratta temporaneamente accolti nelle strutture ricettive;
  • i soggetti che alloggiano in strutture a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria.

Maggiori informazioni sono consultabili sul sito di Trentinoriscossioni Spa.

Cos'è il codice CIPAT?

E’ un codice identificativo turistico provinciale, univoco per ogni singolo alloggio, costituito obbligatoriamente dall’acronimo provinciale (CIPAT) e da una stringa alfanumerica composta da sei caratteri numerici riferiti al codice ISTAT del Comune di riferimento, da due caratteri alfabetici “AT” racchiusi tra due trattini che ne identificano la tipologia e, infine, da sei caratteri numerici generati automaticamente dal sistema DTU.

Il Codice CIPAT è stato introdotto al fine di semplificare l'attività di vigilanza ed i controlli da parte delle Autorità competenti e di regolamentare la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta.

Dopo posso reperire il codice CIPAT?

A seguito della registrazione dell’alloggio nel registro DTU-Alloggi, il Codice CIPAT viene generato automaticamente e può essere visualizzato:

  • nella prima colonna della pagina “Lista degli alloggi”;
  • nel dettaglio dell’alloggio nella sezione “dati alloggio”;
  • nella “Sezione A - dati relativi all’alloggio della stampa PDF generabile cliccando sull'apposita icona sia nella lista alloggi che nel dettaglio.

Il Sistema, ad ogni nuovo inserimento e/o modifica di un alloggio, invia all’indirizzo email del dichiarante registrato nel sistema , la copia della dichiarazione in formato PDF. Tale PDF contiene il Codice CIPAT, indicato nella sezione dei dati relativi alloggio.

Ho più di un alloggio registrato ma li pubblicizzo in un’unica posizione. Come posso inserire il codice CIPAT?

La legge prevede che il Codice identificativo turistico provinciale sia sempre preceduto dall’acronimo CIPAT e sia collocato unitamente alla denominazione dell’alloggio. Nei casi in cui si promuove un insieme di alloggi come unica struttura si invita ad indicare uno dei codici CIPAT unitamente alla denominazione e gli altri codici all’interno della pagina web o della pubblicazione.

Il codice CIPAT è univoco per ogni singolo alloggio?

Si, è univoco per ogni singolo alloggio collegato al gestore. Se il gestore cambia, cambia anche il Codice CIPAT. Il vecchio deve essere rimosso dalle piattaforme di commercializzazione e sostituito con il nuovo codice.

In quali sanzioni incorro se non espongo il codice CIPAT?

La mancata pubblicazione del Codice CIPAT comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che può variare da 500,00 euro fino a 3.000,00 euro.

Dove posso rivolgermi per altre domande?

UFFICIO RICETTIVITA' E PROFESSIONI TURISTICHE

  • Telefono: 0461/495650
  • Orari: LUN, MAR, MER, GIO 09.00 – 12.00

Come posso emettere la Guest Card all’ospite?

Dal 2020 anche ogni titolare di alloggio turistico può emettere gratuitamente, per ogni proprio ospite, la “Trentino Guest Card”.

Potrà trovare ogni informazione sullo strumento e sull’attivazione del servizio nelle istruzioni scaricabili qui https://www.trentinomarketing.org/it/t-suite/strumenti-di-sistema/trentino-guest-card .

Si segnala inoltre lo strumento informativo “Trentino Suite” https://www.trentinomarketing.org/it/trentino-suite/ , predisposto da Trentino Marketing per tenere aggiornato ogni operatore sul mercato e sul nostro sistema turistico.