Chi offre in locazione ai turistici case, appartamenti o parte di essi deve:
Le informazioni sono consultabili nel Manuale Utente .
Nel caso di impossibilità ad effettuare la comunicazione on-line si può presentare il modello cartaceo al Comune di competenza per territorio o alla locale azienda per il turismo.
No, chi inserisce in autonomia la comunicazione online non deve consegnare il cartaceo in comune. Allo stesso tempo chi consegna il cartaceo al comune non deve inserirlo online ma sarà il comune che provvederà all'inserimento. Il cittadino che successivamente si collegherà online vedrà tutte le comunicazioni dei propri alloggi inserite dal Comune/APT.
Ogni comunicazione contiene dati e informazioni del singolo alloggio. Pertanto ad ogni appartamento corrisponde una scheda di comunicazione.
Sì, la comunicazione va effettuata in ogni caso, indipendentemente dal periodo di messa in disponibilità dell'alloggio sul mercato della locazione turistica.
Sì, la comunicazione va fatta a prescindere dal periodo di disponibilità dell'alloggio sul mercato delle locazioni turistiche o del reale utilizzo dell'alloggio medesimo.
Si. La legge non impone la locazione breve. Se il periodo di affitto supera i 30 giorni, oltre a registrare l'alloggio in DTU è necessario registrare il contratto all’agenzia delle entrate. In questo caso non serve fare la comunicazione alla Pubblica Sicurezza (web-alloggiati).
La normativa provinciale vigente in materia di ricettività (legge provinciale n. 7/2002e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 25.09.2003 n. 28-149/Leg) non disciplina la locazione a fini turistici dell’alloggio di residenza.Si segnala come sia la normativa tributaria a regolare il caso della locazione turistica temporanea del fabbricato destinato ad abitazione principale il quale perde, per il lasso temporale di durata della locazione stessa, la sua qualifica di “abitazione principale” e ricade, per lo stesso periodo, nella fattispecie “altri fabbricati abitativi”, con conseguente aumento di aliquota IM.I.S.
Se si tratta di un alloggio turistico gestito da una struttura alberghiera che fornisce ad esso i servizi alberghieri (legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 e s.m. , art. 2, commi 3 bis, 3 ter e 3 quater) l'alloggio deve risultare come parte dell'albergo in STU e non deve essere registrato in DTU-Alloggi. Se l'alloggio è parte di una Casa Appartamenti e Vacanze (legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 e s.m. , art.34), a seguito di presentazione di una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), sarà inserito in STU (Sistema Informativo del Turismo) come unità immobiliare parte della CAV e non deve essere registrato in DTU-Alloggi. Se si tratta di un alloggio turistico che non rientra nei due casi precedenti deve essere registrato in DTU-alloggi ed essere in possesso del codice CIPAT
Il soggetto tenuto alla comunicazione non è necessariamente il proprietario ma il soggetto che ne ha la disponibilità e che quindi concorda l’affitto turistico con l’ospite. Pertanto se Lei ha di fatto la disponibilità dell’alloggio per realizzare affitti turistici potrà realizzare direttamente la comunicazione, non interessando i dati riguardanti la natura della proprietà dell'immobile.
Sì, la comunicazione non è volontaria ma è prevista dall'art. 37 bis della L.P. 7/2002 sulla ricettività turistica. La comunicazione è agevole da realizzare e la legge prevede, per l'omessa o incompleta presentazione della comunicazione o degli aggiornamenti entro i termini previsti, l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 600 euro per ciascuna casa o appartamento.
Il consiglio è quello di procedere alle varie comunicazioni on-line dove è possibile comunicare appartamenti situati in qualsiasi comune del Trentino. In alternativa se i comuni fanno tutti parte dello stesso Ente di Promozione si possono presentare le comunicazioni cartacee all’Ente il quale può inserire le comunicazioni dei propri comuni di competenza. Se i comuni fanno invece parte di Enti di Promozione diversi la comunicazione cartacea deve essere consegnata a tutti gli Enti interessati o in alternativa ai diversi comuni di cui gli appartamenti ne fanno parte.
No, la comunicazione già resa riguarda anche i periodi successivi, fino a variazione dell’utilizzo.
Pertanto la dichiarazione va aggiornata solo quando intervengono significative modifiche, come ad esempio la cessazione della messa sul mercato turistico o la modifica di altre caratteristiche ritenute rilevanti (es. posti letto, dotazioni ecc.).
L’attività di vigilanza e l’eventuale applicazione della sanzione amministrativa è svolta dai dipendenti dei comuni e dai dipendenti del Servizio Turismo e Sport della PAT, così come previsto dagli articoli 44 e 28 della LP 7/2002.
Si, la comunicazione è obbligatoria anche se l’interessato non ritiene di avere l’esigenza di una visibilità sul mercato delle locazioni turistiche. Pertanto l’obbligo è indipendente dal fatto che l'alloggio venga offerto normalmente al medesimo cliente.
Nel dettaglio dell’alloggio cliccando sul pulsante "STORICO" è possibile visualizzare tutte le comunicazioni di variazioni eseguite per quell’alloggio storicizzate partendo dal basso verso l’alto. La comunicazione più in basso conterrà la data di inizio attività dell’alloggio nella colonna data attività. Ove sono presenti righe di colore rosso, si riferiscono a comunicazioni di disattivazione dell’alloggio.
Tutti coloro che concedono in locazione alloggi turistici previsti all’art. 37 bis della l.p. 7/2002 sono tenuti a riscuotere dai propri clienti l’imposta di soggiorno.
L’importo che il gestore dovrà applicare al turista è di Euro 1,00 a persona per pernottamento per un massimo di 10 giorni consecutivi presso il medesimo alloggio.
Per maggiori informazioni consultare il sito www.trentinoriscossionispa.it.
E’ obbligatorio rilasciare al cliente una quietanza/ricevuta (non fiscale) relativa al pagamento dell’imposta di soggiorno, nella quale devono essere indicate le generalità del debitore, il numero dei pernottamenti, l’importo pagato e la data.
Per posti letto si intendono i posti disponibili nell'alloggio in letti tradizionali (singoli o matrimoniali), da cui sono esclusi i posti su divani letto o simili, SOLO se utilizzati in via occasionale.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.16bis, comma 6, della l.p. 8/2002, sono esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
Oltre a quelli individuati dal citato art. 15, sono esenti dal pagamento dell’imposta anche le seguenti categorie previste dall’art. 3 del D.P.P. 3 dicembre 2020 n. 15-28/Leg. (Regolamento di esecuzione):
Maggiori informazioni sono consultabili sul sito di Trentinoriscossioni Spa.
E’ un codice identificativo turistico provinciale, univoco per ogni singolo alloggio, costituito obbligatoriamente dall’acronimo provinciale (CIPAT) e da una stringa alfanumerica composta da sei caratteri numerici riferiti al codice ISTAT del Comune di riferimento, da due caratteri alfabetici “AT” racchiusi tra due trattini che ne identificano la tipologia e, infine, da sei caratteri numerici generati automaticamente dal sistema DTU.
Il Codice CIPAT è stato introdotto al fine di semplificare l'attività di vigilanza ed i controlli da parte delle Autorità competenti e di regolamentare la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta.
A seguito della registrazione dell’alloggio nel registro DTU-Alloggi, il Codice CIPAT viene generato automaticamente e può essere visualizzato:
Il Sistema, ad ogni nuovo inserimento e/o modifica di un alloggio, invia all’indirizzo email del dichiarante registrato nel sistema , la copia della dichiarazione in formato PDF. Tale PDF contiene il Codice CIPAT, indicato nella sezione dei dati relativi alloggio.
La legge prevede che il Codice identificativo turistico provinciale sia sempre preceduto dall’acronimo CIPAT e sia collocato unitamente alla denominazione dell’alloggio. Nei casi in cui si promuove un insieme di alloggi come unica struttura si invita ad indicare uno dei codici CIPAT unitamente alla denominazione e gli altri codici all’interno della pagina web o della pubblicazione.
Si, è univoco per ogni singolo alloggio collegato al gestore. Se il gestore cambia, cambia anche il Codice CIPAT. Il vecchio deve essere rimosso dalle piattaforme di commercializzazione e sostituito con il nuovo codice.
La mancata pubblicazione del Codice CIPAT comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che può variare da 500,00 euro fino a 3.000,00 euro.
UFFICIO RICETTIVITA' E PROFESSIONI TURISTICHE
Dal 2020 anche ogni titolare di alloggio turistico può emettere gratuitamente, per ogni proprio ospite, la “Trentino Guest Card”.
Potrà trovare ogni informazione sullo strumento e sull’attivazione del servizio nelle istruzioni scaricabili qui https://www.trentinomarketing.org/it/t-suite/strumenti-di-sistema/trentino-guest-card .
Si segnala inoltre lo strumento informativo “Trentino Suite” https://www.trentinomarketing.org/it/trentino-suite/ , predisposto da Trentino Marketing per tenere aggiornato ogni operatore sul mercato e sul nostro sistema turistico.