ALLOGGI PER USO TURISTICO - Art. 37 bis, legge provinciale n. 7/2002


Chi offre in locazione a turisti case o appartamenti di cui ha la disponibilità a qualsiasi titolo deve presentare al comune competente per territorio, in via telematica o su modello cartaceo, un'apposita comunicazione e deve provvedere ai relativi aggiornamenti.


La comunicazione deve essere presentata PRIMA di offrire in locazione ai turisti i predetti alloggi e deve essere aggiornata in caso di variazione del numero di posti letto precedentemente comunicato ed in caso di cessazione dell'attività di locazione turistica.


La comunicazione NON riguarda alloggi già considerati in altre strutture ricettive, quali ad esempio le "case e appartamenti per vacanze" di cui all'articolo 34 della legge, né le cosiddette "seconde case" cioè le case in disponibilità del proprietario e non collocate sul mercato della locazione turistica.


Consulta le FAQ cliccando qui (rimando alla pagina degli Alloggi nel sito istituzionale https://www.provincia.tn.it/Servizi/Alloggi-per-uso-turistico)


Il locatore, effettuata la comunicazione, è tenuto ad acquisire, indicare ed esporre il codice identificativo nazionale CIN (vedi tutte le informazioni)

Accesso

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P.A.T. Data Entry Turismo